Tumulazione
La sepoltura in loculi, tombe e cappelle private, ossia opere murarie generalmente in calcestruzzo, dove il cofano sarà sigillato all’interno da pietre o piastra in cemento, la salma dovrà essere racchiusa in duplice cassa, una in legno e l’altra in zinco ermeticamente stagnato. Il periodo di osservazione previsto dalla legge è di 30 anni, dopo i quali il Comune può procedere alla estumulazione ordinaria e ridurre la salma ponendo lo scheletro in cassette di metallo.
La Tumulazione è il tipo di sepoltura che meno favorisce la decomposizione, alcuni comuni hanno aumentato la durata delle concessioni in loculo da 30 a 40 anni.
Quasi il 100% delle salme estumulate dopo 30 anni risultano non decomposte e necessitano di essere inumate a terra per un periodo di almeno 5 anni, è possibile in alternativa cremare i resti o ricoprire la cassa per tumularla nuovamente.
Inumazione
La sepoltura in una fossa scavata in un’area designata, il cofano dovrà essere in legno dolce per favorire l’ossigenazione e l’umidità. Il periodo di osservazione previsto dalla legge è di 10 ani dopo i quali il Comune può procedere alla esumazione, dati i tempi ridotti per la decomposizione le amministrazioni comunali cercano di effettuare le rotazioni dei terreni in modo da lasciar riposare le salme il più a lungo possibile.
Cremazione
Consiste nel ridurre tramite la combustione, la salma. La durata varia a seconda dell’essenza del legno del cofano, generalmente 2 o 3 ore. Il forno raggiunge la temperatura di 1000°. Le ceneri della salma si distinguono da quelle del legno e vengono separate, una volta raffreddate, messe in un’urna cineraria ermetica che può essere in legno e zinco, porcellana, bronzo, metallo, marmo, ecc.
Cosa si deve fare per essere cremati:
- Redigere il testamento olografo (scritto di pugno) datato e firmato recante la volontà di essere cremato; oppure redatto dinanzi ad un notaio
- Essere iscritto ad una associazione per la cremazione riconosciuta
- Essere iscritto nel Registro Comunale di cremazione
In mancanza di uno dei punti sopracitati si redigerà il processo verbale, di fronte all’Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza in vita del defunto. Dovrà farlo il coniuge o in mancanza di esso, dai figli o a seguire, in base al Codice Civile i parenti più prossimi confermando che: in vita il defunto aveva la volontà di essere cremato.
Tale dichiarazione, escluso il coniuge dovrà essere presentata dal 50% +1 dagli aventi titolo di pari grado (Es. se il coniuge è in vita basta la sua volontà; se restano come parenti più prossimi 5 figli o a seguire nipoti, basterà che 3 di loro facciano il processo verbale.)
In caso di minori la volontà deve essere espressa da entrambi i genitori o da chi esercita su di essi la potestà.
Per gli stranieri, in caso di assenza di parenti, di testamento o di iscrizione al Socrem, sarà necessaria una dichiarazione del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui appartiene il defunto che richieda la cremazione del defunto stesso. Nel caso di morte improvvisa, sospetta o violenta in cui è obbligo il nulla osta della Procura della Repubblica sarà necessario avere il nulla osta anche per la cremazione.
Se il defunto è portatore di pacemaker dovrà essergli asportato. Se non lo è si dovrà redigere una certificazione che lo comprova, se il decesso avviene in Ospedale lo farà il medico necroscopo dopo aver visitato la salma.